Cartella esattoriale: impugnazione per difetto di motivazione
La cartella esattoriale finalizzata al recupero delle imposte non dichiarate e quindi non versate deve essere accompagnata da un’adeguata e specifica motivazione in tutta la fase del contenzioso, pena la nullità della pretesa.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 374/2015, ricorda che la cartella esattoriale non necessita di una specifica motivazione solo quando è finalizzata al recupero di imposte dichiarate e non versate, come già stabilito da Sue precedenti sentenze (n. 27098/13, n. 27140/11, n. 9224/11).
Diversamente, quando l’Agenzia delle Entrate intende recuperare con la cartella esattoriale imposte non dichiarate e non versate, è necessaria una specifica motivazione in tutta la fase del contenzioso. Se la cartella (volta al recupero di imposte non dichiarate) è carente nella motivazione, perché descrive le voci di recupero del credito d’imposta con i relativi importi, oltre gli interessi e le sanzioni applicate, in modo talmente succinto da non far comprendere come l’Agenzia delle Entrate è pervenuta alla determinazione degli importi, l’obbligo di motivazione non può intendersi assolto e la cartella è viziata da nullità. Gli Uffici fiscali sono tenuti ad agire con la massima trasparenza per mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e specifico la motivazione del recupero e consentirgli il diritto di difesa che diversamente risulterebbe irrimediabilmente leso.