La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 5736/2015 ha statuito che affinché si configuri il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, oltre alla semplice presentazione del modello 770, l’accusa deve provare che il sostituto d’imposta abbia rilasciato ai sostituiti il CUD ed abbia poi omesso il relativo versamento.
Tale decisione conferma le precedenti sentenze della Cassazione sul tema e ribadisce il concetto che il rilascio da parte dei sostituti d’imposta ai sostituiti del CUD, che dal 2015 verrà sostituito dalla Certificazione Unica (CU), costituisce elemento essenziale per la configurabilità del reato.
In questo caso il sostituto d’imposta è penalmente responsabile, ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs 74/2000, per le ritenute non versate se di importo superiore a 50.000 euro certificate nei modelli consegnati ai dipendenti.
Diversamente, se le omesse ritenute non sono state certificate, il reato penale non sussiste, anche se è stato presentato il modello 770. Questo perché il reato non può fondarsi solo sui dati autodichiarati nel modello 770, ma si concretizza se il sostituto non paga quanto dichiarato nella certificazione.
Il reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 è stato introdotto nell’ordinamento penale tributario con la Finanziaria 2005 (art. 1, co. 414, L. 311/2004). Secondo la norma, qualunque sostituto d’imposta che non abbia versato le ritenute attestate dalla propria certificazione per una somma superiore a 50.000,00 euro, calcolata su ciascun periodo d’imposta, entro la scadenza prevista per la dichiarazione annuale di sostituto, è punito con un periodo di reclusione compreso tra 6 mesi e 2 anni.