La sentenza n. 5667/2015 della CTP di Milano annulla il debito di Equitalia.
La legge di stabilità n. 228/2012, ha introdotto l’annullamento in autotutela delle c.d. cartelle illegittime. In generale, il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, può chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonchè l’annullamento in via amministrativa dei crediti iscritti a ruolo. Nella legge è previsto anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni (cfr. comma 540 l. n. 228/2012).
Equitalia – acquisito l’elenco dei crediti, ovvero i ruoli, certi, liquidi ed esigibili – ha l’obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente al fine di valutare che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili, non decaduti o prescritti.
Nella pratica, però, l’annullamento in autotutela da parte dell’agenzia della riscossione, non ha avuto l’esito sperato dal legislatore. Nonostante il deposito delle numerose istanze in autotutela Equitalia ha proceduto ugualmente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo.
Nello specifico, un imprenditore milanese, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l’annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come prescritto dalla legge), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
Presentata tempestivamente opposizione avverso il predetto atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l’illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228/2012 la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso.
È vero che l’agente della riscossione non è competente per l’annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono esclusivamente all’ente creditore (quale Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.), ma mentre il comma 539 della l. n. 228/2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni indicate e ottenere, “in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi”, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell’ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di “mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
In conclusione, la CTP di Milano ha sentenziato l’illegittimità degli atti emessi dall’ufficio “per la mancata risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente”.