L’impugnazione delle cartelle esattoriali con vizi di notifica sana il vizio di nullità della notifica. La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 16610/2015 ha statuito che la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna l’atto, quest’ultimo ha raggiunto il suo scopo. L’eventuale vizio di nullità della notifica come quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo.
A conferma un’ulteriore sentenza della S.C. ha stabilito quanto segue:
“La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato” (Cass. 5057/2015)”
Sul punto, costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, ribadito anche dalla pronuncia in esame, quello secondo il quale la validità dell’atto tributario dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.
Secondo la Cassazione, infatti, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo” (tra le più recenti, cfr Cassazione 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).
In proposito, nella sentenza 5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell’atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell’esercizio del diritto di difesa cui sono parametrate tutte le garanzie offerte dall’ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l’ordinamento”.
Pertanto, in coerenza con l’approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica – che possono essere utilmente fatti valere al fine di opporre l’intempestività dell’atto ovvero la tempestività della relativa impugnazione – di per sé stessi non ridondano in vizi dell’atto e non ne determinano l’illegittimità.
La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (tra le più recenti, cfr Cassazione 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).
In alcune delle richiamate pronunce viene in particolare chiarito che, stante la riconducibilità della notificazione alla categoria delle condizioni di efficacia e non degli elementi costitutivi dell’atto tributario, la conseguenza è che, non soltanto il vizio di nullità, ma anche quello di giuridica inesistenza della notifica è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.
La sentenza n. 16610/2015, dunque, ribadisce principi che possono dirsi consolidati e che – provenendo dal giudice istituzionalmente preposto ad assicurare, tra l’altro, l’uniforme interpretazione della norma (articolo 65 della legge sull’ordinamento giudiziario – regio decreto 12/1941) – sono destinati a orientare anche l’interpretazione delle Commissioni tributarie di merito.