Il Tribunale di Fermo, chiamato a pronunciarsi su una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un’azienda agricola, garantita da un terzo, nel rispetto della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ha proceduto preliminarmente a convocare i debitori inibendo, sino alla data dell’omologa, l’avvio o la prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive individuali da parte dei creditori, vietando, altresì, la disposizione di sequestri conservativi o l’acquisizione di titoli di prelazione non concordati sul patrimonio del debitore proponente. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (art. 7 legge 3/2012) ed esaminata la documentazione prodotta, il Tribunale di Fermo ha ritenuto più conveniente il piano proposto dal debitore rispetto all’esito ed agli effetti di un’eventuale azione esecutiva immobiliare. Così ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti consentendo all’azienda agricola, non fallibile, di poter continuare la propria attività. L’accordo omologato è stato dichiarato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione del decreto di ammissione dell’accordo mentre tutti i creditori con causa o titolo posteriore non potranno avviare procedure esecutive sui beni oggetto del piano.
Il Tribunale di Fermo, confermando quanto già statuito dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 17461/2015, 10112/2014 e 20388/2014), ha ritenuto ammissibile anche nella procedura da sovraindebitamento la moratoria dei pagamenti entro il termine annuale prevista dall’art. 186-bis della legge fallimentare.