Assegno di mantenimento
Quando cessa l’obbligo della corresponsione
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 19345 del 29 settembre 2016 ha stabilito che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento può smettere di pagare se l’ex partner inizia a convivere stabilmente con un’altra persona. Non solo, dunque, se il coniuge è convolato a nuove nozze come stabilisce l’art. 5, comma 10) della Legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1° dicembre 1970). La Corte ha spiegato che “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto”, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano il precedente matrimonio e dunque “fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile”.
Negli ultimi anni la Cassazione si è espressa più volte sulla questione, stabilendo che, nel caso in cui la nuova relazione del coniuge beneficiario sia stabile e duratura, l’assegno di mantenimento non deve più essere corrisposto. Il coniuge che voglia interrompere il versamento mensile dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner che convive con una terza persona deve, però, provare tale convivenza di fronte al giudice. In particolare, sarà suo onere dimostrare che la nuova relazione si è protratta nel tempo fino a conferirle il carattere di stabilità e a tal proposito dovrà dimostrare con testimoni, o altro idoneo mezzo di prova, che la nuova relazione ha creato effettivamente una nuova famiglia.
La citata sentenza, nel confermare il recente orientamento giurisprudenziale, assume particolare rilevanza perché stabilisce che la perdita del diritto all’assegno periodico di mantenimento è permanente e non può essere revocata. La corresponsione dell’assegno, quindi, “non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
La Corte chiarisce anche la motivazione della decisione, spiegando che la formazione di una nuova famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” con la quale il partner beneficiario dell’assegno “assume pienamente il rischio di una cessazione del rapporto” e quindi di “ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge”.
Di conseguenza, se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento rompe il secondo rapporto, anche se non ha mai contratto un matrimonio con il nuovo compagno, non ha diritto al ripristino dell’assegno di mantenimento.