In alcuni casi non è necessario separarsi per chiedere il divorzio. Tutti sappiamo che in Italia è necessario attendere il decorso del termine di separazione personale per avviare il divorzio ma se ricorrono particolari condizioni, elencate qui di seguito, lo step della separazione può essere scavalcato:
1) per mancata consumazione del matrimonio;
2) se si verificano determinate situazioni di carattere penale;
3) a seguito di annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero;
4) in caso di rettifica di attribuzione di sesso.
Mancata consumazione del matrimonio
Il più frequente caso ma anche più difficile da provare è costituito dalla mancata consumazione del matrimonio. I coniugi devono riuscire a dimostrare di non aver mai avuto rapporti sessuali da quando si sono sposati. Nell’ipotesi in cui i rapporti sessuali si siano solo diradati nel tempo non è possibile addivenire al divorzio immediato senza la previa separazione.
Per sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale non saranno sufficienti le mere dichiarazioni dei coniugi che potrebbero anche, d’intesa tra loro, dichiarare il falso ma sarà necessario provare la verginità della moglie o l’incapacità del marito ad avere rapporti sessuali (impotenza coeundi), anche con una perizia medica.
Le presunzioni costituiscono altro valido mezzo di prova, purché siano gravi, precise e concordanti, come anche le testimonianze di terzi. E’ opportuno chiarire che si attribuisce efficacia alla c.d. testimonianza de relato in quanto, ovviamente, terze persone non potrebbero essere presenti durante i momenti d’intimità tra i coniugi. Pertanto gli indizi desumibili dalle testimonianze di persone informate direttamente dalla parte interessata saranno valutate insieme ad altre circostanze obiettive e soggettive.
Anche la lontananza fisica dei coniugi e la mancata coabitazione potrebbe aiutare a dimostrare la mancata consumazione del matrimonio.
Condanna per reati particolarmente gravi
Il primo caso di divorzio senza separazione riguarda l’ipotesi in cui uno dei due coniugi sia stato condannato per fatti penali rilevanti:
I) dopo il matrimonio il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato (sia che tali fatti siano stati commessi prima o dopo il matrimonio):
– all’ergastolo;
– a una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze per uno o più delitti non colposi. Sono esclusi i reati politici e quelli commessi per particolari motivi di valore morale e sociale (valutazione che fa il giudice);
II) il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei seguenti reati:
– incesto;
– violenza sessuale;
– atti sessuali con minorenne;
– corruzione di minorenne;
– induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
– omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
III) il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei seguenti delitti:
– lesioni volontarie gravissime in danno del coniuge o dei figli;
– violazione degli obblighi di assistenza familiare;
– maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
– circonvenzione di incapaci in danno del coniuge o di un figlio;
IV) è pronunciata nei confronti del coniuge accusato di uno dei reati indicati al punto II) una sentenza di non luogo a procedere per estinzione se il tribunale chiamato a pronunciarsi sul divorzio ritiene che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità;
V) è pronunciata nei confronti del coniuge accusato di incesto una sentenza di proscioglimento o assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.
In tutti i predetti casi il tribunale può pronunciare immediatamente il divorzio, senza passare per la fase della separazione.
Non si può, però, più chiedere il divorzio se:
l’altro coniuge è stato condannato per concorso in uno dei reati oppure se ha ripreso a convivere con il coniuge condannato.
Nel caso in cui il coniuge colpevole sia stato però assolto o prosciolto per vizio totale di mente per i reati indicati al punto II), per poter procedere al divorzio il tribunale deve accertare l’inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare.
Annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero
Uno dei coniugi può domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio.
Tale causa è venuta via via meno dopo l’introduzione del principio di riconoscimento automatico in Italia delle sentenze straniere, essendo possibile domandare agli uffici dello stato civile l’annotazione delle sentenze straniere di divorzio. Essa viene ancora utilizzata per quelle ipotesi di divorzio che, pur efficaci nello Stato in cui il coniuge straniero è cittadino, non possono essere riconosciute in Italia in base a quanto previsto dalle norme sul riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri.
Rettificazione dell’attribuzione di sesso
Il divorzio può essere chiesto immediatamente quando uno dei coniugi ha ottenuto sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso, diversamente da quello che risultava nell’atto di nascita. Tale circostanza, però, non determina l’automaticità della richiesta di divorzio perché se l’altro coniuge è d’accordo il matrimonio può essere trasformato in un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
A tal proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 170 dell’11.6.14 ha chiarito che ciascun individuo ha il diritto di scegliere la propria identità, senza essere costretto a rinunciare alla propria preesistente dimensione familiare e relazionale (se essa è stabile e continua) e senza dover subire discriminazioni rispetto alle altre coppie eterosessuali che possono decidere liberamente se sciogliere il matrimonio o salvarlo.
Concludendo, se un uomo o una donna sposati intendono, in costanza del matrimonio, richiedere al Tribunale la modifica anagrafica del proprio sesso, otterranno una sentenza di rettifica (del sesso) che non determinerà, automaticamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Oggi i coniugi che dichiareranno di non voler sciogliere il matrimonio potranno salvaguardare il loro vincolo, beneficiando della nuova disciplina sulle unioni civili.