L’apertura della successione non comporta solo benefici ma anche aspetti problematici per i chiamati all’eredità. In questa fase si verifica il patrimonio attivo e passivo del de cuius che mentre era ancora in vita potrebbe aver contratto debiti.
I debiti possono distinguersi in debiti ereditari in senso proprio, sorti quando il defunto era ancora in vita e in pesi ereditari, sorti dopo la morte (spese funerarie, spese necessarie all’eventuale predisposizione dell’inventario, spese di amministrazione della massa ereditaria o di divisione della stessa).
In questa fase la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate costituisce adempimento di natura fiscale che non perfeziona l’accettazione dell’eredità in capo al chiamato.
Ai sensi dell’art. 752 c.c. “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto“.
Il creditore dell’eredità, non è obbligato ad agire nei confronti di tutti gli eredi poiché non si instaura il litisconsorzio necessario e potrà agire anche nei confronti di un solo erede chiedendo il pagamento dell’intero debito.
In tal caso sarà il coerede a dover eccepire che la sua obbligazione non ha natura solidale e potrà adempiere solo limitatamente all’entità della sua quota ereditaria. Il convenuto, nel caso omettesse di rilevare tale circostanza, rischierebbe di dover assolvere l’intero nei confronti del creditore.
In caso di accettazione con beneficio di inventario, il chiamato all’eredità evita di confondere il proprio patrimonio con quello del de cuius e risponderà dei debiti ereditari attingendo esclusivamente dal patrimonio del defunto. Potrebbe accadere dunque che il patrimonio attivo del de cuius non sia sufficiente a soddisfare i creditori e questi ultimi non avranno nessun mezzo per aggredire il patrimonio personale dell’erede, rimanendo purtroppo insoddisfatti.
Solo in caso di accettazione pura e semplice l’erede sarà responsabile con il proprio patrimonio.
E’ importante però considerare le eccezioni in ambito tributario per i debiti del de cuius verso l’Erario. La formulazione codicistica tradizionale viene ampiamente superata dall’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione.
Il fisco potrà liberamente agire per il recupero dei debiti tributari nei confronti di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti gli eredi.