Bonifico parlante
L’art. 16-bis del TUIR prevede che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. La legge di stabilità per il 2016 ha prorogato per tale anno l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000.
Per avvalersi della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, il comma 9 del medesimo articolo rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che “…il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. L’art. 4 del medesimo decreto prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3.
Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario o postale ha assunto, peraltro, una funzione strumentale all’applicazione della ritenuta d’acconto, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
L’esecuzione del bonifico con modalità difformi da quelle prescritte, non consentendo alle banche e/o agli uffici postali di operare la ritenuta a titolo di acconto, pregiudicava il diritto del contribuente alla detrazione degli oneri (cfr. Risoluzione n. 55/E Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2012). L’Amministrazione, mutando l’orientamento interpretativo, con la circolare n. 43/E del 2016 ha individuato una soluzione al problema: “Tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”. A Tal fine sarà necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.