Multa: richiesto il pagamento agli eredi del trasgressore.
Il Giudice di Pace di Lucera, in persona del Magistrato onorario Angelo Raffaele Di Lella, accogliendo il ricorso degli aventi causa del de cuius, ha stabilito che, se il Comune non prova la regolare notifica dei verbali al multato nei termini stabiliti dalla legge, la cartella va annullata. I ricorrenti hanno contestato la tardività della notifica, avvenuta oltre cinque anni dalla morte del de cuius, senza essere stata preceduta nè dalla notifica dei verbali, nè dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione a fronte di tre multe irrogate al trasgressore deceduto.
Equitalia, oltre ad eccepire invano l’inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ha sostenuto, di concerto con l’ente impositore, di aver consegnato le tre multe al destinatario nella stessa data senza, però, esibire alcun documento probatorio. Il Magistrato, respingendo l’eccezione di inammissibilità, ritenendo alquanto improbabile la consegna delle tre multe nella stessa data e riscontrando la carenza di idonee prove documentali, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del multato, ha annullato la pretesa sanzionatoria ex art. 201, comma 5, Cds per mancata notifica nei termini di legge ed ha condannato il Comune ed Equitalia alle spese del giudizio.
Nel caso specifico il Giudice ha annullato la cartella per difetto di notifica degli atti prodromici. Se, invece, la notifica al de cuius è documentata ma gli eredi ricevono la cartella dopo svariati anni sarà possibile eccepire, ove ricorre, la prescrizione del credito. Ai fini della regolarità della notifica, fino ad un anno dalla scomparsa del familiare, essa deve avvenire nel suo ultimo domicilio noto e a nome degli eredi impersonalmente (es. Eredi di Marco Rossi). Trascorso il termine di un anno l’esattore ha l’obbligo di inviare una cartella autonoma a ciascun erede. Quest’ultima modalità va seguita anche prima di un anno dalla morte del congiunto se i parenti ne hanno tempestivamente dichiarato il decesso all’Agenzia delle Entrate.
Gli eredi che rinunciano all’eredità non sono tenuti al pagamento di alcunché. Quelli che, al contrario, hanno accettato potranno chiedere lo sgravio delle sanzioni perché l’articolo 7 della legge numero 689/1981 vieta espressamente la trasmissibilita’ di ogni sanzione amministrativa agli eredi.
Per legittimare la pretesa impositiva l’ente impositore dovrà sempre dimostrare l’avvenuta notifica nei termini al de cuius. L’esattore, invece, se inoltra la cartella dopo che siano trascorsi più di cinque anni dalla notifica della multa al defunto, ha l’onere di provare di aver inviato una precedente cartella di pagamento al trasgressore.