La seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 26637/2013) ha ricordato che il risarcimento del danno dovuto per il ritardo della consegna di un immobile oggetto di compravendita si può determinare facendo riferimento al valore locativo del bene ossia a quelle somme che si sarebbero potute ricavare stipulando un contratto di locazione.
Come spiega la Corte, il fatto stesso di non avere la disponibilità di un bene immobile determina, per un imprenditore, l’impossibilità di conseguire quegli utili che derivano dal normale utilizzo fruttifero del bene.
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel riconoscere il diritto al risarcimento danni a un imprenditore a cui un immobile era stato consegnato in ritardo, aveva utilizzato un criterio di liquidazione equitativa facendo riferimento al valore locativo del bene.
In precedenza la stessa Corte (sentenza 4352/2013) si era pronunciata in merito a un altro caso di risarcimento danni da ritardata consegna id un immobile, solo che in quel caso vi era stata una mancata restituzione di un appartamento da parte del conduttore e la Corte aveva affermato che la prova del maggior danno non potesse sorgere automaticamente “sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesi di locazione o di vendita del bene” ma richiedesse la prova “di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per una canone più elevato”.
Insomma se per un imprenditore il danno da mancata disponibilità di un immobile può sussistere “in re ipsa” e può essere rapportato al valore locativo, in altri casi potrebbe essere necessario dimostrare l’esistenza del danno effettivo (ad esempio il fatto di non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, oppure di aver perso dì occasioni di vendita etc…).