Comunione

Il bene in comunione è interamente pignorabile per il debito di uno dei coniugi

Il creditore di un solo coniuge è legittimato a pignorare il bene ricadente in regime di comunione legale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con Sentenza n. 6230 del 21/01/2016 decidendo per il rigetto del ricorso presentato dai coniugi avverso la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un immobile in comunione legale. I Giudici hanno spiegato che i coniugi sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza e non per quote con conseguente esclusione dell’applicabilità delle previsioni processuali di cui agli artt. 599, 600 e 601 c.p.c.. L’aggressione esecutiva di un bene in comunione senza quote è dunque legittima, fermo il diritto del coniuge non debitore a percepire la metà del ricavato della vendita del bene al lordo delle spese di procedura. Limitatamente al bene oggetto dell’esecuzione, all’atto del decreto di trasferimento, interviene lo scioglimento della comunione legale per esigenze di giustizia.

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