L’ultimo decreto coronavirus (DPCM del 26 aprile 2020) ha sancito che dal 4 maggio ci sarà maggiore libertà di spostamento. Chi viaggia in auto dovrà continuare a portare con sé l’autocertificazione e potrà muoversi per motivi di lavoro, di salute, di necessità e per andare a trovare un congiunto all’interno della propria regione.
Il decreto consente gli spostamenti fuori regione solo per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.
Si potranno varcare i confini regionali solo per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Non è ammessa la spola tra residenza e domicilio. Sempre entro i confini regionali si potrà far visita ai congiunti ovvero a genitori, fratelli, zii, nonni, coniuge, cugini e agli affini quali suoceri, nuora, genero, cognati. Congiunti sono anche i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (i cugini del coniuge).
Uso della mascherina alla guida: in auto potranno esserci massimo due persone: guidatore e passeggero. Chi è in auto da solo non ha l’obbligo di indossare la mascherina che è invece necessaria in presenza dell’altra persona. Se il trasportato non è convivente deve viaggiare sul sedile posteriore nel rispetto delle regole sul distanziamento. Nei luoghi chiusi (mezzi di trasporto ed esercizi commerciali, l’uso della mascherina è obbligatorio.
L’ attività sportiva e motoria sarà consentita solo individualmente o se accompagnati da persone conviventi, non più solo in prossimità della propria abitazione. Durante l’attività è obbligatoro osservare la distanza di almeno due metri. E’ permesso usare l’auto per poi fare una passeggiata. E’ permessa la presenza di un solo accompagnatore con i minori e con persone non autosufficienti.
E’ consentito raggiungere località marittime e montuose sempre entro la propria regione, salvo quanto disposto dalle ordinanze locali. Non sono ammessi gli spostamenti verso le seconde case se non per motivi manutentivi.
Per chi esce a piedi non sarà più indispensabile l’autocertificazione, neanche per il tragitto casa –lavoro, chi ha il tesserino potrà esibirlo.
Bar e Ristoranti potranno effettuare consegne a domicilio e per i cittadini sarà possibile il servizio d’asporto fatto in auto. I prodotti non potranno essere consumati sul posto di vendita, né sarà ammesso sostare all’uscita dell’esercizio commerciale.
Sanzioni per le violazioni: € 400,00 per chi va a piedi ed € 533,33 per chi va in auto o in moto. Entrambe si possono pagare con lo sconto del 30% ma non si sa ancora entro quale termine.
Se si viaggia in auto per andare a trovare un congiunto, è sufficiente l’autocertificazione ma,0 per evitare discussioni, sarebbe opportuno munirsi di documentazione utile a dimostrare la sussistenza del grado di parentela: bollette, dichiarazione sottoscritta dal congiunto con la quale quest’ultimo conferma di esser tale, certificati anagrafici. Quando invece ci si sposta per andare a trovare il fidanzato sarà utile dimostrare la solidità del rapporto, ad esempio un conto corrente cointestato. In tal caso, però, non è facile dimostrare che si tratta di affetti stabili soprattutto quando non sussiste la convivenza. E’ fondamentale indicare nome e cognome del congiunto, non ricorrendo il diritto alla privacy. Se proprio non si vuole comunicare il nome, è preferibile tacere piuttosto che mentire in quanto si incorrerebbe nel reato di falso ideologico o di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale (artt. 483 e 495 c.p.) .
In caso di contravvenzione, si potranno presentare memorie alla Prefettura Competente a mezzo pec. L’interessato può anche chiedere di essere sentito. Terminata l’istruttoria, il Prefetto potrà decidere di archiviare la procedura o di emettere l’ordinanza ingiunzione. Avverso quest’ultima sarà consentito fare ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione.
Trasporto in auto: Non è possibile ospitare nella propria auto il congiunto non convivente senza valido motivo. Si può solo andare a trovarlo e in questo caso il congiunto dovrà mantenere la distanza di almeno un metro. Gli agenti non possono effettuare accertamenti all’interno del domicilio perché escluso dall’art. 13 della L. 689/81.
Funerali e i riti religiosi. A partire dal prossimo 4 maggio si potranno celebrare i riti funebri rispettando delle specifiche misure di sicurezza. Nello specifico potranno assistere alle celebrazioni solamente i congiunti più stretti, fino ad un massimo di 15 persone. Le funzioni sono da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando le protezioni di sicurezza, come le mascherine, e rispettando la distanza di un metro tra le persone. Ancora stop, invece, per le messe e le altre cerimonie religiose. I luoghi di culto restano aperti per permettere la preghiera personale condizionata sempre dall’adozione di misure organizzative tali da permettere il rispetto delle misure di distanziamento sociale in grado di evitare gli assembramenti di persone.