Mediazione obbligatoria con Equitalia e rate bis per i debitori. Delega fiscale cosa cambia

Con l’approvazione definitiva dei cinque decreti attuativi residui è stato completato e concluso il pacchetto dei provvedimenti previsti dalla riforma del contenzioso tributario: sanzioni, riscossione, revisione dell’interpello ed estensione della mediazione.

Di seguito le principali novità introdotte dai testi approvati che rimangono sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati nel secondo esame del Cdm del 4 settembre scorso, dati i lievi perfezionamenti apportati dalle commissioni parlamentari nell’ultimo parere.

 

Sanzioni

 

E’ stato introdotto l’innalzamento delle soglie di punibilità per gli omessi versamenti Iva (da 50 a 250mila euro) e per le ritenute (da 50 a 150mila euro) previste a favore di chi, a causa della crisi economica, non ha sufficiente liquidità per assolvere le imposte.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, ai contribuenti più diligenti, in grado di porre rimedio a omissioni ed errori in breve termine, saranno riconosciute agevolazioni e riduzioni.

Le nuove regole sulle sanzioni saranno applicate a partire dall’1 gennaio 2017, mentre le soglie di punibilità verranno innalzate con l’entrata in vigore del decreto.

 

Riscossione

 

Il decreto attuativo pone fine all’anatocismo sulle cartelle (che saranno inoltrate via pec) e riduce l’aggio spettante ad Equitalia dall’8% al 6%. Nello specifico, la percentuale sarà comunque variabile: passando dall’1% in caso di riscossione spontanea, al 3% per quella coattiva per chi provvederà a pagare entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e arrivando al 6% laddove si supererà tale scadenza. Nonostante la modifica, il bilancio di Equitalia non subirà variazioni atteso che sarà l’Agenzia delle Entrate a sopperire alle perdite conseguenti alla diminuzione con un contributo massimo di 125 milioni di euro fino al 2018.

Interessante la possibilità per i contribuenti di ottenere una rateizzazione bis in caso di mancato completamento del precedente piano di rientro. Al fine soddisfare le esigenze dei cittadini in difficoltà coi pagamenti dei debiti, è stato previsto che per le somme non ancora versate, oggetto di piani di rientro da cui si sia decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, su istanza degli stessi contribuenti possa essere concessa una nuova rateizzazione, ripartita fino a un massimo di 72 rate mensili, dalla quale però si decadrà in caso di mancato pagamento anche di sole due rate.

 

Contenzioso tributario e Mediazione obbligatoria

 

Il decreto attuativo sul contenzioso tributario introduce una grande novità: l’estensione a tutte le contestazioni comprese quelle sui tributi locali e quelle catastali dello strumento della mediazione tributaria, indipendentemente dall’ente impositore, e dunque anche ad Equitalia.

La conciliazione sarà ammissibile anche in appello, mentre fino ad oggi era prevista solo per il primo grado.

Altra novità riguarda le sentenze che saranno immediatamente esecutive. Per quel che concerne l’esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per i pagamenti superiori a 10mila euro, potrà essere richiesta garanzia idonea, il cui onere graverà sulla parte soccombente in giudizio; per quel che riguarda, invece, l’immediata esecutività delle sentenze a favore dell’amministrazione finanziaria, resta valido il meccanismo della riscossione frazionata del tributo, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione del contribuente.

E’ stata potenziata la fase di contraddittorio tra fisco e contribuenti attraverso lo strumento dell’interpello, suddiviso in 4 categorie (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo) e la riduzione dei tempi di risposta con l’applicazione della regola del silenzio-assenso. E’ prevista una riduzione di 30 giorni dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari (da 120 giorni a 90 giorni), oltre a un limite massimo di 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello.

Varrà la regola del silenzio-assenso, per cui laddove la risposta (che dovrà essere scritta e motivata e che diventa vincolante per l’amministrazione, con riguardo alla questione trattata e con riferimento al richiedente) non pervenga entro il termine fissato sarà valida la soluzione prospettata dall’istante.

Qualora, invece, non sia possibile per l’amministrazione fornire risposta sulla base dei documenti allegati dal contribuente, gli uffici dovranno richiedere allo stesso di integrare la documentazione. In tal caso, il termine per rispondere, valevole per tutte le tipologie di interpello, scenderà a 60 giorni.

 

 

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