DIRIGENTI DELLE ENTRATE DECADUTI: ANNULLATO AVVISO DI ACCERTAMENTO

La CTP di Milano annulla l’avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente decaduto.

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3222/25/15, per prima, sconfessa le tesi del Fisco e del Ministero dell’Economia. In particolare, i giudici tributari meneghini hanno dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.

Un imprenditore impugnava un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva, deducendo molteplici vizi fra cui la nullità dell’atto irregolare e sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato. La Ctp ha ritenuto sufficiente, ai fini della decisione, l’illegittimità dell’atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso posto che il testo unico sulle imposte sui redditi prescrive che gli avvisi di accertamento debbano essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della “carriera direttiva” da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’ufficio (il direttore provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato. Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico. Gli atti fiscali non possono essere firmati da personale privo di poteri della carriera direttiva. Quei 767 dirigenti – che in realtà erano funzionari a cui era stato dato un posto senza il pubblico concorso e che la Corte Costituzionale ha dichiarato decaduti – non avevano il potere di impegnare, nei confronti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, sottoscrivendo atti che andavano a comprimere i diritti del contribuente.

CTP Milano, sez. XXV, sentenza 31 marzo – 10 aprile 2015, n. 3222 Presidente Verniero – Relatore Ingino

Svolgimento del processo

Con tempestivo ricorso il signor (…) impugnava l’avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il di Milano e relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2008 e adiva la Commissione         Tributaria     Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l’illegittimità della pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto impugnato. Deduceva il ricorrente l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato e la conseguente decadenza del potere Impositivo dell’Ufficio, nonché la nullità dell’atto per violazione dell’art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell’importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza del rilievi operati dai verificatori. Si costituiva in giudizio l’Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell’atto impugnato. All’udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di illegittimità dell’atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato. Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, tale “Capo Area” per delega del Direttore Provinciale non era munito del potere dì sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b). Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell’ambito dell’organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso. Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito “all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte del vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”. Ne consegue la nullità dell’atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti. Poiché l’accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

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