Con l’avvento del processo telematico e delle notifiche via pec delle cartelle Equitalia è opportuno segnalare due recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che si è pronunciata circa la validità dell’intimazione di pagamento inoltrata a mezzo pec.
Nelle sentenze n. 100/2017 e 101/2017, depositate il 10 febbraio 2017, la Commissione ha stabilito la nullità dell’intimazione di pagamento notificata via pec poiché l’allegato in formato pdf non può ritenersi valido documento informatico idoneo a garantire la genuinità dell’atto.
Nello specifico una società riceveva nove cartelle di pagamento, aventi ad oggetto tributi erariali, e due intimazioni di pagamento relative ad IRPEF ed IVA.
La società ricorrente chiedeva l’annullamento di alcune cartelle perché mai notificate nonché la nullità degli avvisi di intimazione poiché notificati a mezzo pec. Inoltre spiegava che l’inoltro a mezzo posta certificata non attribuiva quel grado di certezza e corrispondenza tale da conferire autenticità al contenuto degli atti opposti e per di più evidenziava la carenza della firma digitale.
I Giudici ritenevano che le cartelle di pagamento non potevano essere annullate perché oltre ad essere state notificate a mezzo pec, erano state inoltrate anche a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73
Quanto, invece, alle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec, accoglievano le eccezioni sollevate dalla società ricorrente. Invero, la CTP ligure chiariva che la comunicazione a mezzo pec è del tutto legittima ma il documento allegato alla comunicazione in formato pdf che contiene la cartella rappresenta una copia meccanica e non già un documento informatico. Esso quindi non avrebbe alcun valore e, pertanto, non potrebbe costituire presupposto di valida notifica. Peraltro, la Commissione dichiarava che i documenti non erano rispondenti a “criteri di univocità e di immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza“, come, peraltro, confortato dall’assenza dall’attestazione di conformità, requisiti che, invece, sono indefettibilmente previsti dalle disposizioni normative (Legge n. 59/1997 e decreto di attuazione n. 513 del 1999 confluito nel Decreto n. 445/2000). Richiamando poi l’argomento della firma digitale e dei requisiti informatici, che è stato affrontato nella deliberazione 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del presidente del consiglio del 22 febbraio 2013″, ha ritenuto di dover annullare l’intimazione di pagamento per nullità della notifica.
I giudici tributari non hanno riconosciuto nel pdf allegato i requisiti necessari propri del documento informatico, pertanto il predetto allegato in formato pdf è stato ritenuto inidoneo a rappresentare un documento informatico giuridicamente valido con la conseguenza che lo stesso è stato invece definito quale mera copia informatica priva di valore probatorio.