Dal 24 ottobre al 21 gennaio i contribuenti possono aderire alla rottamazione delle cartelle di pagamento per la definizione agevolata come previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017. Il Concessionario, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma, renderà disponibile on line il modulo da compilare per aderire alla procedura. Probabilmente, sarà possibile reperire tale modello direttamente sul sito di Equitalia fin dal 7 novembre 2016.
L’articolo 6 del D.L. n. 193/2016 prevede che si possono sanare le cartelle aventi ad oggetto imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES), IVA (non all’importazione) e contravvenzioni stradali. La sorte capitale ovvero l’imposta evasa o l’importo della contravvenzione sarà corrisposto per l’intero mentre l’abbattimento riguarderà esclusivamente gli interessi di mora e le sanzioni.
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o fino a quattro rate. A seguito della presentazione della domanda, l’Agente della Riscossione calcola l’importo preciso. Se si opta per l’assolvimento a rate, le prime due saranno ciascuna pari ad 1/3, la terza e la quarta pari ad 1/6 delle somme dovute.
La comunicazione del pagamento con i bollettini da utilizzare per i versamenti sarà inoltrata al debitore entro il 22 giugno, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Nel caso di pagamento rateale, viene indicata anche la data di scadenza di ciascuna rata.
Coloro che hanno già richiesto una rateazione e sono in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre possono beneficiare della definizione agevolata ma i maggiori importi versati nel corso della rateazione precedente non verranno restituiti.
Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco, inoltre, non può avviare nessuna azione esecutiva e deve interrompere le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.
In caso di mancato adempimento, anche di una sola rata, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti senza concludere l’intero pagamento, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto.