Chi aderisce alla rottamazione dopo l’iscrizione del fermo sulla propria autovettura, avrà la possibilità di circolare con il proprio mezzo dopo aver pagato la prima rata. Il fermo sarà temporaneamente congelato mentre l’effettiva cancellazione avverrà a saldo effettuato.
La rottamazione delle cartelle sospende gli effetti delle ganasce fiscali su auto e moto con il pagamento della sola prima rata prevista dalla definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate al momento del versamento della prima rata, su istanza del contribuente, sospenderà il fermo amministrativo iscritto nel periodo antecedente all’adesione. Non è sufficiente, però, pagare la prima rata per circolare liberamente anche nei periodi successivi ma sarà necessario l’adempimento costante delle rate previste dalla definizione agevolata. Pertanto, nella seconda fase, la cancellazione sarà garantita a condizione che il contribuente abbia assolto tutte le somme dovute durante tutto il periodo della rottamazione delle cartelle. Inoltre, il modulo di richiesta di adesione alla definizione agevolata deve comprendere tutti i carichi per cui il fermo è stato iscritto. Invero, il blocco non si verifica se la rottamazione è solo parziale e, dunque, non finalizzata all’estinzione di tutti i crediti non pagati.