Il genitore che omette il versamento del mantenimento in favore dei figli rischia il carcere. L’art 570 c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, sanziona con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli. In argomento, la Cassazione è sempre stata poco clemente nel punire l’inadempimento giungendo a non giustificarlo neppure quando il genitore versi in stato di disoccupazione. A tal proposito dovrà dimostrare di aver cercato una nuova occupazione e di non disporre di risorse, anche se immobilizzate. Per evitare la condanna penale dovrà corrispondere quanto nelle sue possibilità alienando, ove occorresse, anche il suo patrimonio immobiliare. In sintesi, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti familiari esclude la responsabilità solo se è assoluta e costituisce una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. sent. n. 33997/2015) .
Poiché il Codice Civile, all’art. 147 prevede l’obbligo dei coniugi a mantenere, istruire ed educare la prole, tale dovere non viene meno neanche se i figli sono assistiti da altri soggetti, come l’altro coniuge, i nonni, o anche con eventuali elargizioni della pubblica assistenza (Cass. sent. n. 46060/2014 e n. 44765/2015).
L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, secondo un recente orientamento della Suprema Corte non consente di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria (Cass. sent. n. 50075 del 25.11.2016).
La Corte di Cassazione con sent. n. 48549/2016 e sent. n. 23020/2016 ha escluso l’applicazione del beneficio della cosiddetta «tenuità del fatto» quando il reato è abituale. L’inadempimento reiterato costituisce motivo ostativo al riconoscimento del beneficio applicabile ai reati punibili con una pena detentiva di non oltre cinque anni o con la sola pena pecuniaria. Invero, chi usufruisce di tale beneficio evita qualsiasi sanzione economica e ottiene l’archiviazione del procedimento penale.
Gli Ermellini puniscono duramente il genitore che si disinteressa dei figli, sia sul piano morale che economico sanzionando nei casi più gravi con la pena detentiva il padre che non ha mai versato l’assegno in favore del minore, prevedendo, in taluni casi, anche la condanna al pagamento di una “provvisione” sul risarcimento all’altro genitore che può raggiungere cifre particolarmente elevate.
L’omesso mantenimento del figlio minore è molto più grave di quello della moglie in quanto lo stato di bisogno dei figli necessita di maggior tutela in relazione all’impossibilità per questi ultimi di provvedere autonomamente ai bisogni della vita.