Insidia stradale: nessun risarcimento in mancanza dei presupposti
Un cittadino rimasto coinvolto in un sinistro stradale ha citato il Comune e la ditta esecutrice dei lavori manutentivi per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
In primo grado il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda, richiamando un consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la responsabilità extracontrattuale a carico della P.A. “è configurabile a condizione che venga provata, da parte del danneggiato, l’esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso”. Tali presupposti non erano riscontrabili nel sinistro occorso all’attore atteso che l’insidia era di notevoli dimensioni, che si trovava in una zona visibilmente cantierizzata e che l’incidente si era verificato in pieno giorno ai danni di un soggetto giovane e vigile.
L’attore ha appellato la sentenza richiamando un altro orientamento di Cassazione che pone la responsabilità in capo all’Ente allorché siano mancate le attività di manutenzione. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3144/2015, ha rigettato il ricorso confermando il giudizio di primo grado. In motivazione ha spiegato che spetta alla parte ricorrente dimostrare la sussistenza di elementi causali che hanno provocato l’incidente mentre, nel caso specifico, non vi erano elementi che impedivano di individuare con la comune diligenza l’insidia posto che i lavori in corso erano debitamente segnalati, che vi era ottima visibilità e che il soggetto danneggiato era perfettamente in grado di rilevare ed evitare il pericolo.