notifica a persona diversa dal destinatario: nulla senza l’invio della raccomandata informativa

 

Notifica in caso di irreperibilità relativa. Con la sentenza n. 2868 del 3 febbraio 2017 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha stabilito che in caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l’invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione.

Nel caso di specie la vicenda trattata dalla recente Cassazione ha una peculiarità: la cartella di pagamento è stata ricevuta dal coniuge convivente con il contribuente.

È di tutta evidenza il caso dell’irreperibilità relativa secondo cui le modalità di notifica da seguire sono quelle dettate dall’articolo 140 cpc, e non quelle disciplinate dall’art. 60, comma 1, DPR n. 600/73.

L’articolo 60 comma 1, lettera e) dpr 600/1973 può essere applicato solo nel caso di irreperibilità assoluta e quindi solo in questo caso si può procedere con l’affissione della notizia presso l’albo comunale.

Ma quando si tratta di temporanea assenza del destinatario la notifica deve necessariamente prevedere 3 step:

  1. deposito del plico presso la casa comunale;
  2. affissione della notizia sulla porta dell’abitazione/ ufficio/ azienda;
  3. spedizione della raccomandata informativa della giacenza con avviso di ricevimento.

La sola affissione all’albo comunale non è sufficiente in caso di irreperibilità relativa.

Già la Corte Costituzionale con sentenza n. 258/2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4, art. 26 DPR n. 602/1973 nella parte in cui prevede che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’Albo Comunale, ai sensi dell’articolo 60 comma 1 lettera e) Dpr 600 del ’73.

A tal proposito, la Consulta riteneva che solo nei casi di irreperibilità assoluta le cartelle potessero essere notificate con il deposito dell’atto presso la Casa Comunale senza ulteriori adempimenti, così come avveniva per gli avvisi di accertamento. In caso di irreperibilità relativa, invece, avrebbe dovuto farsi rifermento all’art 140 c.p.c..

Tali orientementi confermano che la redazione da parte del messo notificatore della raccomandata informativa è indispensabile per portare a termine il procedimento notificatorio. La Suprema Corte, anche con le successive sentenze nn. 8433 depositata il 31 marzo 2017 e 8812 depositata il 5 aprile 2017, ha statuito che la lettera raccomandata costituisce adempimento essenziale del procedimento di notifica e la comunicazione non solo deve essere inviata al destinatario, ma deve essere seguita anche dall’“effettiva ricezione”, altrimenti la notifica è viziata, pertanto nulla.

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