I contribuenti decaduti da una precedente dilazione Equitalia entro il termine del 21 novembre potranno richiedere la riammissione alla rateizzazione delle cartelle. L’opportunità è offerta ai seguenti soggetti decaduti dal beneficio nel periodo compreso tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015: a) persone fisiche, b) ditte individuali, c) società.
Il beneficio è esteso alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e agli avvisi di addebito emessi dall’Inps. Il piano può essere concesso fino ad un massimo di 72 rate mensili e non sarà ulteriormente prorogabile neppure in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e, comunque, estranea alla responsabilità del contribuente. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio.
Il decreto legislativo n. 159/2015 prevede che, per i nuovi piani concessi con decorrenza 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione intervenga in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Se l’importo delle rate scadute viene però saldato, sarà possibile chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione, riprendendo i pagamenti.
La domanda di riammissione alla dilazione deve essere presentata per raccomandata o consegnata a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della Riscossione competente per territorio. La riammissione alla dilazione terrà conto dello stesso numero di rate del piano di dilazione originariamente concesso sulla base delle condizioni economiche evidenziate dal contribuente. il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento e, allo scadere della sospensione, può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.