La rottamazione bis, prevista dal Decreto Legge n. 148/2017, consiste nella nuova definizione agevolata che consente
- di sanare i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 (dal primo gennaio al 30 settembre);
- di rimettersi in regola nel caso in cui il precedente piano di rottamazione sia stato interrotto per mancato pagamento delle rate;
- di chiedere la riammissione alla rottamazione dell’anno scorso a chi era stato escluso per il mancato pagamento delle rate di un precedente piano di rateazione con il Fisco;
La rottamazione bis
Nel primo caso la rottamazione 2017 richiede l’integrale pagamento dell’imposta originariamente dovuta con parziale abbattimento di sanzioni e interessi. La domanda si propone entro il 15 maggio 2018 a mezzo pec o con consegna a mani presso gli sportelli dell’agente della riscossione. L’Agenzia invia riscontro entro il 30 giugno 2018, comunicando l’esito dell’istruttoria (accoglimento o rigetto), l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza di eventuali rate.
La nuova domanda 2017
I contribuenti che non hanno potuto usufruire della definizione agevolata 2016 perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016 possono presentare una nuova domanda di ammissione, entro il 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, l’invio può avvenire via PEC oppure recandosi fisicamente negli uffici. La risposta arriverà in due tempi: entro il 31 marzo 2018, viene comunicato l’importo del debito pregresso, che bisogna versare entro il 31 maggio 2018. Entro il 31 luglio 2017, l’agente della riscossione comunica invece la somma totale da rottamare, da pagare poi in tre rate.
La proroga della rottamazione
E’ altresì prevista la riammissione di coloro che, pur avendo aderito alla definizione agevolata 2016, sono stati impossibilitati ad assolvere anche una sola rata. In questo caso, la regolarizzazione potrà avvenire entro il prossimo 30 novembre 2017, pagando le rate arretrate (o l’intera somma, ove si fosse optato per tale modalità di pagamento) senza oneri aggiuntivi e senza ulteriori comunicazioni all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il pagamento dovrà eseguirsi con i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione.
Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda di accesso alle nuove possibilità di rottamazione, in relazione ai quali l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Restano , invece, esclusi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e le procedure esecutive per le quali è già stato effettuato il primo incanto con esito positivo, oppure è già stata presentata istanza di assegnazione, o ancora è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Nel caso di adesione alla rottamazione 2017, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, è sospeso anche il pagamento dei versamenti delle rate che scadono in data successiva alla stessa presentazione e riferito a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
N.B: la richiesta di adesione alla rottamazione comporta il beneficio della sospensione delle procedure che con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, è evidente l’interesse del contribuente a presentarla il prima possibile.
La domanda di presentazione costituisce richiesta di accesso, l’adesione invece si perfeziona nel momento in cui il contribuente versa la prima o unica rata, conseguentemente alla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate.