Niente omologazione per i separati in casa
Il Tribunale di Como con ordinanza del 6.06.2017 non omologava l’accordo di separazione di due coniugi che dichiaravano nelle condizioni di separazione di voler continuare a convivere sotto lo stesso tetto, seppur da separati per motivi di convenienza economica.
Il decreto di omologa ha lo scopo di verificare la legittimità dell’accordo, la sua conformità ai principi di ordine pubblico e alle norme in generale e la sua compatibilità con gli interessi dei figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13).
Nell’accordo di separazione i coniugi stabilivano di poter vivere separati in casa, come vivevano già da tempo, per consentire un tenore di vita adeguato ai figli e permettergli di proseguire gli studi nonché per garantire assistenza alla moglie che dichiarava di patire problemi di salute senza specificarne la natura.
I Giudici ritenevano che tali esigenze non potevano giustificare la prosecuzione della convivenza, seppur da separati in casa, poiché tali finalità solidaristiche avrebbero potuto esser perseguite anche da “separati”.
Il Tribunale pur riconoscendo ai coniugi la facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, ha ritenuto che essi non possano piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali, non solo, non sono previste dall’ordinamento, ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare. Non possono, quindi, introdursi soluzioni ibride tendenti a smantellare gran parte dei doveri coniugali preservando la coabitazione che, ex art. 143 c.c., rappresenta un dovere fondamentale e pregnante della vita coniugale.
Mentre in costanza di matrimonio il dovere di coabitazione può essere derogato nel superiore interesse della famiglia e per scelta condivisa dai coniugi, l’istituto della separazione, in riferimento agli effetti che produce, non può preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La separazione scaturisce da una situazione di intollerabilità della convivenza, derivante da fattori intrinseci riferibili alla personalità, alla sensibilità e finanche alla formazione culturale dei coniugi, e non può apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie.
Il provvedimento di omologa, pertanto, non può riconoscere un accordo privatistico mirante a legittimare la condizione di separati in casa giacché tale concessione favorirebbe operazioni elusive e accordi simulatori con finalità anche illecite.