I requisiti per chiedere la ristrutturazione del debito ed ottenere l’esdebitazione
Molti debitori, pur avendo la volontà di mettere disposizione dei creditori l’intero patrimonio e le risorse reddituali non strettamente connesse alla sopravvivenza del proprio nucleo familiare, non possono liberarsi dei debiti accumulati nel tempo.
Peraltro, le azioni esecutive avviate nei confronti del debitore sovraindebitato risultano, quasi sempre, inefficaci in termini di realizzo e di rimborso dei creditori.
La legge, oggi, offre a tutti i debitori l’opportunità di sottoporre al giudice un piano di risanamento (ristrutturazione) del debito.
Presupposto per l’omologazione del piano di ristrutturazione è che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che non abbia colposamente determinato la propria situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il debitore, inoltre, non deve aver operato in frode o in danno dei creditori con atti quali donazioni, vendite fittizie di immobili o trasferimenti a terzi di somme in conto corrente senza giustificato motivo.
L’approvazione ed il rispetto del piano di ristrutturazione comportano il rimborso parziale dei debiti (nei limiti del possibile in rapporto al patrimonio e ai redditi del debitore) nonché la liberazione dai debiti residui non rimborsati.
Anche un imprenditore può chiedere di essere ammesso al beneficio, purché egli sia “non fallibile”, ovvero possegga i seguenti requisiti:
- abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di ristrutturazione del debito o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- abbia realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- abbia un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
In un quinquennio la richiesta di ristrutturazione del debito può essere presentata una ed una sola volta.
Ristrutturazione del debito – come si avvia la procedura
La proposta di ristrutturazione del debito va depositata presso il Tribunale in cui il debitore ha la residenza ovvero la sede. Il debitore deve altresì allegare la documentazione seguente:
- l’elenco di tutti i creditori, con il dettaglio puntuale delle somme dovute a ciascuno;
- l’inventario dei beni di proprietà del debitore, nonché l’indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;
- le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio;
- la lista delle spese ritenute irrinunciabili e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia, con le allegate certificazioni anagrafiche che attestino la composizione del nucleo familiare;
- le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all’originale, qualora il debitore abbia svolto attività d’impresa.
Dalla documentazione prodotta deve emergere la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, cioè di un perdurante squilibrio tra l’esposizione debitoria e il patrimonio del debitore, congiunta ad una manifesta incapacità di rimborsare, con il proprio reddito, i debiti accumulati.
La proposta di ristrutturazione del debito consiste nell’elaborazione di un piano di rientro che preveda la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l’attuabilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi (fideiussori) che acconsentono al conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per la realizzazione del piano di ristrutturazione.
I debiti esclusi dalla possibilità di rimborso parziale per i quali è prevista solo una dilazione
Sono esclusi dalla possibilità di rimborso parziale, i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto, alle ritenute operate e non versate, ai contributi dovuti per le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il piano di ristrutturazione deve prevedere il loro integrale rimborso, anche attraverso una dilazione.
Analogo discorso vale per i crediti alimentari risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e vantati nei confronti del debitore. Costituiscono crediti alimentari gli assegni periodici dovuti dal debitore al coniuge, ai figli e ad altri familiari.
Anche per i crediti muniti di privilegio (retribuzioni, erogazione del trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti) pegno o ipoteca, il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere il rimborso integrale. Tuttavia, i crediti garantiti da pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della crisi.
Come procedere alla redazione del piano di ristrutturazione – il ruolo degli organismi di composizione delle crisi (occ)
Il debitore, per elaborare il piano di ristrutturazione del debito da presentare all’omologazione giudiziale, può chiedere supporto ad uno degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) con sede nel circondario del Tribunale competente per territorio ed iscritto nell’apposito Registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Al momento del conferimento dell’incarico, l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico. La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Il piano di ristrutturazione non ha carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione, da parte del giudice, non occorre il consenso dei creditori (come avviene per il concordato preventivo dove è necessaria l’adesione di almeno il 60% dei creditori). A garanzia dell’interesse di questi ultimi, pertanto, l’organismo di composizione della crisi a cui il debitore si rivolge, deve allegare alla proposta di ristrutturazione del debito anche una relazione particolareggiata contenente:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni; deve altresì garantire “la par condicio” fra i creditori, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, privilegiati, tributari e contributivi debbano essere soddisfatti integralmente.
Nel caso in cui per la soddisfazione dei crediti debbano essere impiegati beni già sottoposti a pignoramento, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore con potere di disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate.
Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili (tipicamente quelli alimentari) e di quelli privilegiati, nonché di IVA e contributi previdenziali, il giudice, quando esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o, abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.
Esdebitazione
Esaurita positivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore può essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori. Sussistendo le condizioni previste per la concessione dell’esdebitazione, il giudice dichiara inesigibili i crediti non integralmente soddisfatti liberando il debitore.