L’art. 1923, I° comma, c.c. riconosce specifica tutela alle polizze assicurative disponendo che: ”le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Tuttavia, in diverse occasioni le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario o al contraente a fronte di polizze assicurative sono state oggetto di azione esecutiva […]