La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali tramite casella PEC, con allegati in PDF e ricevuta di consegna su fotocopia.
Nel caso di specie la società ricorrente riferiva di essere venuta a conoscenza del debito e dunque delle cartelle emesse nei suoi confronti solo attraverso gli estratti di ruolo.
L’agente della Riscossione produceva copie degli atti di riscossione e copia delle ricevute di notifica. La CTP respingeva il ricorso e la società proponeva appello.
Si discuteva della validità degli atti impositivi perché notificati in formato pdf e non in formato p7m. Nell’atto di appello la società riteneva che il formato p7m era indispensabile per provare l’apposizione della firma digitale e l’autenticità dei documenti.
Anche i giudici di appello hanno respinto il ricorso posto che, richiamando le sentenze della Cassazione nn. 3805/2018 e 10266/2018, hanno equiparato i due formati ai fini della validità della trasmissione del file tramite pec. Pertanto concludevano ritenendo che le cartelle esattoriali e tutti gli atti ad esse equiparati possono essere notificati via pec ed essere allegati al file in formato pdf.
Inoltre, secondo il diritto dell’UE e le norme di diritto interno le firme digitali CADES e PADES sono entrambe ammesse ed equivalenti e possono, sia pure con differenti estensioni p7m e pdf, essere riconosciute come efficaci.
In ordine, poi, alla validità delle ricevute di consegna è sufficiente dimostrare il perfezionamento della notifica con la semplice esibizione del documento attestante la consegna del messaggio all’indirizzo elettronico del destinatario senza la necessità di dimostrare la presa visione del documento come avviene per l’inoltro della raccomandata.
E’ stata ritenuta valida anche la produzione delle fotocopie non autenticate degli atti e degli avvisi di ricevimento solo ove non vi sia disconoscimento del documento da parte dell’interessato. Le copie fotografiche o fotostatiche sono equiparabili a quelle autenticate non solo se la conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale ma anche nel caso in cui l’opponente non la disconosca.